Grana sul calcio dei dilettanti! Il presidente della Figc non può ricoprire questo ruolo per incompatibilità?

20.11.2020 16:53 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Fonte: Antonello Menconi
Grana sul calcio dei dilettanti! Il presidente della Figc non può ricoprire questo ruolo per incompatibilità?

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione sul caso dell’On. Cosimo Sibilia, che riveste contemporaneamente la carica di parlamentare e di presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

L’On. Cosimo Sibilia è un Deputato italiano eletto nella circoscrizione Campania 2, nelle liste di Forza Italia, proclamato il 19 marzo 2018, elezione convalidata il 16 luglio 2020 – scrive il Codacons nell’esposto – Al tempo stesso è un dirigente sportivo italiano, Presidente della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio) e Componente della Giunta C.O.N.I. Campania;

Dunque, l’on. Cosimo Sibilia, contemporaneamente, è parlamentare della Repubblica nonché ai vertici di organizzazioni sportive, con fondi pubblici. Tra queste, la Federcalcio servizi S.r.l, una società partecipata (al 100%) dal socio unico, la Federazione Calcio.

Tuttavia la Legge 13 febbraio 1953 n. 60 sugli incarichi parlamentari è chiarissima:

“Fuori dai casi previsti nel primo comma dell’art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente (…)”.

Anche l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 prevede espressamente un’incompatibilità per chi ricopra il ruolo di parlamentare. Si legge: “Gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”.

Quindi, a ben vedere, la legge vieta espressamente ai membri del Parlamento di ricoprire cariche in associazioni o enti, ai quali lo Stato contribuisca (direttamente o indirettamente) in via ordinaria e sui quali eserciti un controllo pubblico.

Per tale motivo il Codacons ha segnalato all’Anac tale situazione di presunta incompatibilità di cariche, chiedendo di aprire istruttoria ed eventualmente adottare gli opportuni provvedimenti.