Come la Riforma dello sport cambierà l'attivitá dilettantistica

06.01.2023 00:02 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Fonte: Roberto Forte - Fiscalfocus
Come la Riforma dello sport cambierà l'attivitá dilettantistica

La riforma dello sport dilettantistico inciderà anche sulla tipologia di attività da esercitare al fine di conservare la qualificazione di sodalizio sportivo. Secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs n. 36/2021, la cui entrata in vigore dovrebbe essere rinviata al 1° luglio 2023 dal decreto milleproroghe, l’attività sportiva dilettantistica dovrà essere esercitata in via stabile e prevalente.

La novità è evidente se si considera quanto disposto dall’art. 90 della L. n. 289/2002. Infatti, secondo tale norma è sufficiente che l’oggetto sociale faccia riferimento “all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”.

In mancanza del requisito della prevalenza, si rischierà la perdita della qualifica. Tuttavia, analogamente a quanto disposto dalla riforma del Terzo settore, il decreto legislativo prevede la possibilità di svolgere anche attività diverse rispetto a quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti che saranno stabiliti da un decreto di prossima attuazione.

Sarà interessante vedere, alla luce della nuova previsione, come saranno collocate le sponsorizzazioni che pur determinando un’entrata tipica nel settore dello sport, potranno presumibilmente essere effettuate entro i limiti che saranno stabiliti dal nuovo decreto. La prevalenza, come detto, dovrà riguardare esclusivamente l’esercizio dell’attività sportiva.

In realtà gli Enti sportivi possono anche assumere la qualifica di ETS a condizione di svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 117/2017.

L’art. 2 del D.Lgs n. 36/2021 fornisce una serie di definizioni, ma non quella di attività sportiva dilettantistica. Tuttavia, è possibile trarre alcuni utili spunti dalla disposizione citata. In particolare, l’attività fisica o motoria viene definita come “qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo – scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo”. La medesima disposizione definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto delle regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Deve però osservarsi che al fine di ottenere la qualificazione di associazione o società sportiva non è sufficiente esercitare in via prevalente la predetta attività, ma si richiede anche l’iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Si tratta di un registro nuovo, che ha sostituito il precedente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. Le società già iscritte nel precedente Registro sono trasmigrate automaticamente in quello nuovo.

Il nuovo registro contiene un numero di dati sensibilmente maggiore rispetto al precedente. All’atto dell’iscrizione deve essere anche indicata la disciplina sportiva svolta, che deve essere desunta tassativamente dall’Elenco dei codici delle discipline sportive ammissibili secondo il precedente Registro.

La conseguenza diretta dall’osservanza dell’elenco dei predetti codici si sostanzia nell’obbligo di svolgimento delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. La codifica rappresenta anche una garanzia per le associazioni sportive. L’Agenzia delle entrate, infatti, non potrà contestare la natura e l’effettività dell’attività sportiva esercitata. Ciò in quanto la predetta attività è riconosciuta tale dallo stesso CONI e anche dal CIO.