Clamoroso l'esito del ricorso del Chieri Volley (che domani sera giocherà a Perugia)! Ricorso inviato in tempo, ma "pesante" ed arrivato in ritardo...

Clamoroso quanto avvenuto con il ricorso inoltrato da Chieri, che domani sera giocherà a Perugia contro la Bartoccini. Questo il comunicato del Chieri ’76, che "comunica che il ricorso in appello tempestivamente inoltrato è stato dichiarato inammissibile a causa dal mancato funzionamento della pec societaria che, probabilmente a causa della eccessiva pesantezza del file, lo ha consegnato pochi minuti oltre il termine delle ore 12. Potremmo dimostrarlo o chiedere la remissione in termini ma intendiamo chiudere qui questa (brutta) vicenda e voltare pagina". Questo il provvedimento della Corte Sportuva di Appello Fipav. "In relazione alla gara di pallavolo di n. 4009 Igor Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 del
19/03/2025, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 37 del 20/03/2025, con il quale
deliberava "di rigettare l’istanza presentata dalla società CHIERI ’76 VOLLEYBALL e di omologare
l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo".
Avverso tale provvedimento la Società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 interponeva reclamo
d’urgenza, ex artt. 23 comma 6 e 28 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.
All'udienza di discussione svoltasi il giorno 21/03/2023 veniva ascoltato l’Avv. Filippo Vergnano,
Presidente della società reclamante ed il difensore, Avv. Roberto Ariagno, i quali concludevano per
l'accoglimento del reclamo proposto, ribadendo che, a loro avviso, si è trattato di errore tecnico
inficiante la regolarità della gara e non di un errore di valutazione degli arbitri.
La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la propria decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile. Indipendentemente, infatti, dal reale verificarsi dell'eccepita irregolarità della mancata rilevazione del
fallo di posizione della squadra avversaria, occorre in via preliminare esaminare il rispetto dei termini
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previsti (in via perentoria e a pena di inammissibilità) dagli artt. 23 e 28 Reg. Giur. in tema di reclamo
d’urgenza avverso il risultato di gara.
Come noto, infatti, l’art. 23 stabilisce che “A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere
preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi
del fatto che dà luogo alla contestazione”, prevedendo altresì che, “Sempre a pena d’inammissibilità,
entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve essere confermata per iscritto dal
capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.” (cfr. art. 23, commi 3 e 4, Reg. Giur.).
Sempre a norma dell’art. 23 comma 6, inoltre, “l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata
entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della
gara (…) al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali competenti”.
Nell’eventualità in cui il Giudice di primo grado disponga l’omologazione della gara la squadra
istante ha poi, come noto, la facoltà di impugnare tale provvedimento mediante reclamo d’urgenza
alla Corte Sportiva di Appello.
Tale reclamo, tuttavia, a norma dell’art. 28, comma 5, Reg. Giur. “deve pervenire presso la segreteria
dell'organo competente per l'impugnazione perentoriamente entro le ore 12 del giorno seguente alla
data di affissione della decisione in prima istanza.” (art. 28, comma 5, Reg. Giur.).
Ebbene nel caso di specie, se pur è vero che il capitano della società odierna reclamante ha
preannunciato, confermato e inoltrato l’istanza avverso il risultato di gara nel rispetto dei termini e
delle modalità previste dalla disciplina dettata dalle sopra citate norme, occorre tuttavia rilevare che
il reclamo d’urgenza è pervenuto presso la segreteria di questa Corte unicamente alle ore 12:09,
dunque oltre il termine delle ore 12:00 espressamente previsto dall’art. 28 Reg. Giur., essendo stato
il provvedimento impugnato pubblicato il 20/03/2025.
La mancata osservanza di tale termine, espressamente qualificato come perentorio dallo stesso art.
28, comma 5, Reg. Giur., non può che condurre all'inammissibilità del reclamo in questione, per
tardività, non essendo comunque normativamente prevista una rilevabilità d'ufficio di eventuali errori
arbitrali.
In tal senso: Decisione Corte Sportiva d’Appello Fipav C.U. n. del 1/2/2023, confermata dal Collegio
di Garanzia del Coni con la decisione n.60 del 2023.
In considerazione, dunque, della pregiudizialità della questione sopra esposta, i motivi di merito
dell'istanza avanzata dal Reale Mutua Fenera Chieri ’76 restano assorbiti, indipendentemente dalla
fondatezza nel merito del reclamo.
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P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla società
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e conferma integralmente il C.U. n. 37 del 20/03/2025 emesso dal
Giudice Sportivo Nazionale".